Bardolino: romeni arrestati questa notte in procinto di rubare nelle case
Questa notte a Bardolino, nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo del territorio, prevenzione del fenomeno dei furti in abitazione e dei reati predatori in genere, i carabinieri di Peschiera del Garda hanno proceduto al fermo di due cittadini Romeni di 40 e 26 anni, entrambi in Italia senza fissa dimora, poiché resisi responsabili dei reati di “ricettazione”, “possesso di arnesi da scasso e strumenti per l’effrazione” e “porto abusivo di arma da taglio” (coltello a serramanico).
Alle ore una circa di questa mattina, a seguito di segnalazione al 112, la pattuglia del Radiomobile, prontamente intervenuta sul posto, ha sorpreso a Bardolino in via Europa Unita i due cittadini stranieri che si aggiravano con fare sospetto tra le case ed i garages privati. Questi alla vista dei militari tentavano di darsi alla fuga, ma venivano ugualmente bloccati e trovati in possesso di numerosi arnesi per lo scasso e di un coltello a serramanico.
A bordo della loro autovettura, un Audi A6 di grossa cilindrata, venivano inoltre rinvenuti alcuni compressori portatili da auto, diverse confezioni di alcolici di pregio, una mini telecamera portatile con annesso supporto ed un navigatore satellitare per i quali i soggetti non erano in grado di dimostrarne la proprietà né la provenienza.
I due fermati, che sono gravati da specifici precedenti e sono stati arrestati per furto aggravato in concorso lo scorso 21 ottobre, per cui hanno riportato una condanna di 6 mesi con pena sospesa, al termine delle formalità di rito sono stati rimessi in libertà.
Rimessi in liberta’ ….!? Pronti a riprovarci stanotte?
Il giudice applica la legge: quasi sempre gli imputati si appellano ai “termini a difesa” articolo 108 codice di procedura penale:
Il codice attribuisce il diritto ad avere un minimo di tempo per definire le proprie linee difensive. Nel processo penale, in molte situazioni, si attribuisce al difensore la possibilità di chiedere il “termine a difesa”. Sono tanti i casi. Uno degli esempi è dato dalla ipotesi che un difensore abbandoni la difesa dell’imputato: il nuovo difensore d’ufficio appena nominato può chiedere un termine a difesa per studiare gli atti (almeno 7 giorni). Oppure, nel corso del processo, il PM modifica l’accusa (magari contesta una nuova aggravante ecc.): il difensore ha diritto ad un termine a difesa per studiare la nuova situazione creatasi e decidere la propria linea.
Dispositivo dell’art. 108 Codice di Procedura Penale
1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell’imputato o quello designato d’ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento (1).
2. Il termine di cui al comma 1 può essere inferiore se vi è consenso dell’imputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione dell’imputato o la prescrizione del reato. In tale caso il termine non può comunque essere inferiore a ventiquattro ore. Il giudice provvede con ordinanza (2).
Note
(1) Viene comunemente definito termine a difesa e stabilito, prima della riforma avvenuta con l. 13 febbraio 2001, n. 45, in un lasso di termine non inferiore a tre giorni, ora fissato a sette giorni.
(2) Si può scendere al di sotto del termine prefissato al comma primo solo nelle suddette ipotesi e fermo restando il limite invalicabile delle ventiquattro ore.
Quindi vengono rimessi in libertà per questo motivo e ovviamente nel frattempo “spariscono”